domenica, 13 Ottobre, 2024

Verbale su Accordo ASSTRA ed ANAV con OO. SS. su CCNL

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Verbale di riunione

Addì 26 aprile 2016, presso la sede dell’ANAV, si sono incontrate le Associazioni Datoriali Anav ed Asstra e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UglFna, al fine di chiarire e integrare il contenuto di alcuni istituti di cui all’Accordo nazionale per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL-Mobilità) 2015-2017, stipulato in data 28 novembre 2015. A tale scopo le Parti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 6. (Contributi Sindacali): al comma 5, secondo capoverso aggiungere: “l’adeguamento del contributo sindacale al minimo si applica nei confronti di tutte le Organizzazioni Sindacali presenti in azienda, in forza del T.U. sulla rappresentanza”.

Articolo 7 (Affissione): al comma 6, dopo le parole “23 luglio 1976”, aggiungere le parole “e all’articolo 26 dell’AN 25 luglio 1980”.

Articolo 8 (Permessi sindacali): al comma 2, alle parole “delle predette Organizzazioni sindacali” è aggiunta la parola “stipulanti il presente accordo”; Al termine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: “Le strutture nazionali delle Organizzazioni sindacali eventualmente riconosciute in azienda e non stipulanti il presente accordo dovranno inoltrare le stesse comunicazioni direttamente alle aziende interessate.”; Il monte ore di permessi sindacali, calcolato con le modalità di cui al comma 6, è utile per le aziende di nuova istituzione nonché per poter essere comparato con il monte ore degli accordi aziendali vigenti. In mancanza d’accordi aziendali, la comparazione del monte ore di cui al comma 6, avverrà con il monte ore dei permessi fruiti a tale titolo nel 2014 da tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda. Se il monte ore previsto da accordi aziendali vigenti ovvero, in sua assenza, quello dei permessi fruiti nel 2014 risultino inferiori rispetto al monte ore di cui al comma 6 non si avrà riduzione. Nel caso in cui la comparazione risulti superiore, la riduzione dei permessi avverrà solo sulla parte eccedente, con le modalità previste dal comma 6.4. …

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